Note legali

Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e- commerce. 

E’ necessario comunque precisare che il decreto non esaurisce la disciplina del contratto di commercio elettronico. Infatti, questo è comunque disciplinato dalla normativa generale sui contratti disciplinata dal Codice Civile, ad esempio in tema requisiti del contratto, conclusione, adempimento o inadempimento. Inoltre resta applicabile, nel caso di servizi offerti a consumatori, tutta la normativa del Codice del Consumo riguardo i contratti a distanza, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa. Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal Codice sulla Privacy. 

Riguardo ai contratti stipulati con soggetti definibili come consumatori, secondo la normativa prevista dal Codice del Consumo  il consumatore ha sempre diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi. Inoltre, una disciplina di tutela  rivolta al consumatore è quella riguardante le clausole vessatorie, secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria una serie di clausole, aventi per effetto quello di alterare significativamente l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del consumatore.  Queste clausole sono nulle, anche se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale. 

Ancora in tema di contratti con il consumatore, il venditoreproduttore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La durata della garanzia si estende sino a due anni dalla consegna del bene.